La presente nota è stata redatta dal collega Angelo Papa.
Il Decreto ministeriale che istituisce i singoli albi
In data 13 marzo è uscito il Decreto Ministeriale che attiva l’istituzione dei nuovi albi professionali. Il decreto è frutto del lavoro congiunto a tre (Ministero-Ordine TRSM-Conaps). In sostanza il decreto:
- fornisce l’elenco degli albi, uno per ciascuna professione, istituiti presso gli “Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione” (vedi tab. 1);
- ribadisce l’obbligatorietà d’iscrizione all’albo per poter esercitare una delle professione di cui alla tabella 1;
- precisa che tale obbligo vale anche per i dipendenti pubblici e non solo per i liberi professionisti (art. 2 comma 3 legge 43/2006);
- indica i requisiti per iscriversi (vedi tab. 2 e tab. 3);
- nelle norme transitorie, infine, si da mandato ai Presidenti dei singoli ordini (provinciali o interprovinciali) di avvalersi di un supporto tecnico-amministrativo di uno fino al massimo di cinque rappresentanti ciascuna professione sanitaria, designati dalle associazioni maggiormente rappresentative;
- ricade sui Consigli direttivi degli Ordini, oggi in carica, la gestione degli adempimenti giuridici amministrativi d’iscrizione;
- il periodo di transizione, e quindi, anche, la funzione dei rappresentanti dura 18 mesi, scadrà fine settembre 2019.
Ad integrazione del decreto si evidenzia una comunicazione congiunta Tsrm-Conaps in cui si afferma che è stato istituito un gruppo di lavoro comune [*] con l’obiettivo di definire le procedure che i rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative seguiranno per istruire le proposte di iscrizione e i Consigli direttivi degli Ordini per iscrivere i professionisti agli albi ora istituiti.
[*] [Intanto le professioni del Multi Albo, proprio nei giorni scorsi hanno costituito un apposito gruppo paritetico, composto da Tecnici di Radiologia e 7 rappresentanti delle altre 18 Professioni del Conaps, per dare supporto nella applicazione della legge] [Sole 24h. Sanità del 14.03.18]
Tab. 1 Elenco albi delle professioni sanitarie |
1. Assistente sanitario |
2. Dietista |
3. Educatore professionale |
4. Fisioterapista |
5. Igienista dentale |
6. Logopedista |
7. Ortottista e assistente di oftalmologia |
8. Podologo |
9. Tecnico audiometrista |
10. Tecnico audioprotesista |
11. Tecnico della riabilitazione psichiatrica |
12. Tecnico di neurofisiopatologia |
13. Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare |
14. Terapista occupazionale |
15. Tecnico ortopedico |
16. Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. |
17. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico |
18. Tecnico sanitario di radiologia medica |
19. Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva |
Tab. 2 Requisiti richiesti per iscriversi |
Þ il godimento dei diritti civili; Þ un certificato del casellario giudiziario con nessun carico pendente; Þ un titolo di studio che permette l’esercizio della professione; Þ la residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell’ordine. |
Þ oltre a quanto indicato per i cittadini italiani o comunitari, i cittadini extra comunitari devo essere in possesso dei requisiti previsti in di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello Stato italiano. |
Tab. 3 Titoli di studi validi ai fini dell’esercizio della professione |
Þ la laurea abilitante; Þ un titolo pregresso equipollente o equivalente ai sensi dell’art. 4 Legge 42/1999. |
Þ valido ai fini dell’esercizio professionale nel Paese in cui è stato conseguito, provvisto di specifico riconoscimento da parte del Ministero della salute ai sensi del Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m., in attuazione della direttiva europea 2005/36/CE. |
Þ valido ai fini dell’esercizio professionale nel Paese in cui è stato conseguito, provvisto di specifico riconoscimento da parte del Ministero della salute ai sensi degli artt. 49 e 50 del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e s.m. (successive modifiche) . |